Maturati i requisiti previsti dallo Statuto , le prestazioni pensionistiche sono erogate, in rate bimestrali anticipate, su presentazione della relativa domanda degli aventi diritto, corredata della documentazione richiesta.
La pensione erogata dal Fondo è composta da tre quote, che rispecchiano la struttura dei contributi.
QUOTA BASE
La quota di pensione base (importo massimo pari a 3.672 euro) varia a seconda del numero di anni di contribuzione versati a partire dal 2004 e viene corrisposta in misura intera al raggiungimento del numero di anni di contribuzione versata previsti dalla tabella Hbis allegata allo Statuto.
QUOTA AGGIUNTIVA è pari al:
4,50% della pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata fino al 31/12/1998
3,00% della pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versato successivamente.
Per tutti gli iscritti che hanno versato la contribuzione aggiuntiva fino al 1998 la maggiorazione sarà dell'1,50% per ciascun anno di contribuzione aggiuntiva versata a partire dal 2013, limitatamente al numero di contributi aggiuntivi versati fino al 1998.
QUOTA INTEGRATIVA
La quota integrativa spetta per gli eventuali versamenti effettuati a norma del'art. 7, IV comma, lett c), dello Statuto ed è determinata in base a tabelle appositamente predisposte.
Detta quota è rivalutabile annualmente nella misura prevista dall'art. 4. comma Vibis, dello Statuto
La procedura di determinazione della rendita conseguente al versamento dela contribuzione integrativa è esposta nelle note sull'uso delle tabelle A/M e A/F allegate allo Statuto.
La pensione di vecchiaia si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio (INPS), fermo restando il perfezionamento dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo di seguito specificati.
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto (sia uomo che donna) che abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dall'assicurazione generale obbligatoria (INPS) e possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, sempre che siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato.
Condizione per la concessione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che questa sia costituita da contributi versati:
- per attività agenziale svolta con Impresa aderente;
- per attività agenziale svolta con Impresa non aderente;
- a seguito di riscatto di periodi scoperti di contribuzione.
Nell'ipotesi che l'Agente al compimento dell'età pensionabile non possa far valere 15 anni di contribuzione come sopra specificato ed abbia versato contributi in virtù dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione, lo stesso ha diritto a liquidare egualmente la pensione di vecchiaia a condizione che:
- possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo; ovvero
- possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15 anni di contributi e risultino altresì coperti di contribuzione, senza interruzioni, tutti gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del diritto a pensione . (La contribuzione nel periodo intercorrente tra l'inizio della prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario sia totalmente da prosecuzione volontaria; essa può essere anche in parte per ripresa dell'attività agenziale).
La pensione di vecchiaia, anche in caso di tardiva presentazione della domanda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti gli altri requisiti richiesti dall'art. 8 dello Statuto.
La pensione di invalidità spetta all'iscritto a condizione che:
- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il 65° anno di età;
- risulti inabile in modo permanente all'espletamento dell'attività agenziale;
- sia cessato dall'attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo, esclusa quella da prosecuzione volontaria;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo utile versato per l'attività agenziale prestata con Impresa aderente o non aderente;
- lo stato di invalidità non sia anteriore all'iscrizione al Fondo.
Va sottolineato che l'eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo non interrompe il decorso dei tre anni dal 1° gennaio dell'anno di versamento dell'ultimo contributo utile, trascorsi i quali viene meno il diritto a pensione di invalidità.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti.
DI REVERSIBILITA' per decesso di pensionato
INDIRETTA per decesso di iscritto non pensionato
La pensione di reversibilià spetta ai superstiti dell'Agente che al momento della morte fosse già titolare di pensione (sia essa di vecchiaia, anzianità o invalidità) o avesse già maturato il diritto ad una delle anzidette pensioni dirette.
La pensione indiretta per morte di assicurato spetta ai superstiti dell'Agente che al momento del decesso poteva far valere almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario.
Il diritto a pensione indiretta si ha anche con il possesso da parte del defunto di almeno 5 anni di effettiva contribuzione come sopra specificato, a condizione però, in questo secondo caso, che alla data dell'evento non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato, ancorché da prosecuzione volontaria.
Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione, o all'eventuale rimborso delle quote versate se manca tale diritto, i seguenti famigliari:
a. Il coniuge
b. I figli
che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.
Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il diritto a pensione si ha altresì:
- nel caso abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora frequentino una scuola media o professionale;
- fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente in ogni caso alla durata del corso legale di studi, qualora frequentino l'Università.
c. I genitori:
purché inabili ed a carico dell'Agente deceduto, sempre che questi non lasci a sé superstiti né coniuge né figli aventi diritto alla pensione.
La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono, qualunque sia la data data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello di decesso dell'Agente.
L'ammontare della pensione ai superstiti (sia indiretta che di riversibilità) è stabilito in quota dell'intero importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.
Le quote sono:
- Il 60% al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto ;
- L'80%, se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- Il 90%, se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- Il 100%, se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- Il 30%, se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
- Il 50%, se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.