FAQ
In questa area del sito cercheremo di fornire risposta alle domande più ricorrenti sul funzionamento del fondo.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni potete scrivere a fondopensioneagenti@fonage.it.

Quando è emerso per la prima volta il disavanzo prospettico di FPA?

Alla fine degli anni ’90 le mutate condizioni di sopravvivenza (aumento della speranza di vita) e il consistente calo dei rendimenti realizzabili con investimenti privi di rischio rispetto alle condizioni degli anni precedenti, presentavano la necessità di rivedere le pensioni e le promesse pensionistiche.

Gli amministratori di FPA hanno preso provvedimenti per risolvere il problema?

Si, nel 2004 sono stati aumentati i contributi e le promesse pensionistiche sono state progressivamente ridotte.
A quel tempo infatti non esisteva alcuna disposizione normativa che consentisse di intervenire sulle prestazioni in corso di erogazione e quindi, con un accordo tra le fonti istitutive , sono stati aumentati i contributi. La possibilità di redigere i Bilanci Tecnici a “gruppo aperto”, tenendo conto cioè anche dei contributi dei futuri iscritti ha permesso di riequilibrare i conti. Tanto è vero che i Bilanci tecnici, che venivano annualmente inviati alla COVIP, sono sempre risultati in sostanziale equilibrio.

Allora, perché FPA si è trovato in squilibrio?

Per la modifica delle norme di redazione dei Bilanci Tecnici e precisamente per le nuove disposizioni sul calcolo delle riserve.
L’intervento del DM 259/2012, non ha più consentito di conteggiare i contributi dei futuri iscritti come spiegato nel punto precedente.

Perché FPA è stato commissariato?

Perché non si è trovato un accordo tra le Parti sociali sui provvedimenti da adottare.
Diversi Piani di riequilibrio sottoposti all’approvazione delle Parti Sociali non hanno mai trovato un’unanimità di approvazione e la Covip, unico altro soggetto con il potere di adottare provvedimenti di riequilibrio, ha commissariato il Fondo.

Le misure contenute nel Piano approvato dalla Covip hanno riportato FPA in equilibrio?

Si ed in più sono stati adottati ulteriori provvedimenti prudenziali a garanzia del mantenimento nel tempo di tale equilibrio.
Dopo aver raggiunto l’equilibrio sono state costituite attività supplementari pari al 4% delle riserve tecniche. La legge prevedeva che potessero essere impiegati 10 anni per costituire le attività supplementari ma la COVIP ha stabilito che nel caso del Fondo Agenti il 4% di margine di garanzia dovesse essere disponibile da subito. Ulteriore elemento di garanzia è costituito dal fatto che, per tenere in considerazione la possibile uscita volontaria degli aderenti dopo l’applicazione dl piano, è stata introdotta una previsione estrema che possa consentire il mantenimento dell’equilibrio anche nell’ipotesi che il 30% degli aderenti abbandoni il Fondo.

Che garanzie ci sono sul mantenimento dell’equilibrio nel tempo?

Il piano di riequilibrio si basa su ipotesi prudenziali che la COVIP ha scelto di adottare proprio per ridurre al minimo la possibilità che lo squilibrio si ripresenti in futuro, Eventuali scostamenti rispetto al piano di riequilibrio potranno essere anche in eccesso, tanto è vero che il Bilancio tecnico al 31/12/2015, mostra un netto miglioramento del saldo tecnico che risulta in attivo per 42 mln di euro.
Il Bilancio tecnico che certifica l’equilibrio si basa, come tutti i bilanci tecnici, sull’adozione di ipotesi demografiche e finanziarie. Le ipotesi adottate rispondono a quanto richiesto dal DM 259/12 e sono state giudicate appropriate e prudenziali dalla Covip, cioè la massima autorità che vigila sui fondi di previdenza complementare. Inoltre gli ulteriori presidi di sicurezza inseriti nel calcolo del Bilancio Tecnico: attività supplementari e uscita del 30% aderenti costituiscono un sufficiente margine di sicurezza in caso di eventuali futuri scostamenti. Inoltre un fondo a prestazione definita permette di usufruire di prestazioni accessorie (pensione di invalidità ed indiretta caso morte) che altri fondi non prevedono se non a costi più elevati.

Cosa succede se le richieste di trasferimenti e riscatti saranno superiori al 30% ipotizzato dal Piano?

Potrebbe aumentare il fabbisogno di FPA ma nel caso di un numero di uscite inferiori potrebbe emergere un avanzo di bilancio.
Il 30% di uscite corrisponde ad un onere, già conteggiato nel Bilancio tecnico di riequilibrio, pari a circa 29 milioni di euro. Se le fuoriuscite fossero inferiori al 30% il Bilancio tecnico registrerebbe un avanzo . Attualmente gli agenti iscritti sono circa 13.000. Riteniamo poco realistica la possibilità che escano più di 4.000 iscritti. La permanenza in FPA è ancora conveniente tenuto conto delle prestazioni che offre attualmente il mercato dei fondi pensione e che la Compagnia interviene con circa € 1.500 l’anno.

Cosa succede se non si riesce a raggiungere il tasso di attualizzazione del 3,5% annuo delle riserve tecniche del patrimonio ipotizzato nel piano di riequilibrio?

La serie storica dei rendimenti di FPA dimostra che il tasso medio di rendimento è superiore al 3,50%.
Le evidenze per il 2015 e 2016 mostrano che il tasso del 3,50% è stato abbondantemente superato (la media dei due anni si attesterà al di sopra del 7% annuo). Inoltre, poiché c’è un margine di circa 200 milioni di euro dato da plusvalenze non realizzate, nei prossimi anni il 3,5% di rendimento potrà essere raggiunto non solo con la redditività corrente ma con l’utilizzo di parte delle stesse plusvalenze.

Non sarebbe meglio aderire ad un fondo a contribuzione definita?

Anche in un fondo a contribuzione definita la gestione delle rendite è soggetta a problematiche attuariali di longevità della popolazione assicurata e di redditività patrimoniale.
In un Fondo a contribuzione definita la prestazione è condizionata all’andamento della gestione finanziaria nella fase di accumulo per cui in presenza di rendimenti non soddisfacenti l’importo della pensione non potrà che essere modesto. Un Fondo a prestazione definita in genere si mantiene in equilibrio adeguando la contribuzione.
Inoltre, al di la dell’andamento della Gestione Finanziaria la prestazione definita puo’ rappresentare dei vantaggi. Mentre nella contribuzione definita il coefficiente di conversione in rendita si determina soltanto alla data di pensionamento, nella prestazione definita la prestazione viene predeterminata al momento dell’adesione rendendo più determinabile la scelta dell’entità della stessa. Inoltre la prestazione definita permette di beneficiare delle prestazioni accessorie per invalidità e morte.

E’ vero che gli amministratori si sono aumentati i compensi?

Non è vero: i compensi degli amministratori sono diminuiti.
Gli amministratori, rinunciando ai propri compensi nella società immobiliare controllata Agenim, hanno contribuito ad un risparmio di € 160.000. Gli unici aumenti, peraltro decisi dall’Assemblea dei delegati (vedi verbale pubblicato sul sito), hanno riguardato soltanto i quattro componenti del Collegio sindacale per complessivi € 45.000 annui

Che garanzie abbiamo sulla competenza dei nuovi amministratori?

Gli attuali Organi amministrativi e di controllo di FPA sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa di settore e si avvalgono di una valida struttura tecnico/organizzativa.

I costi di gestione sono sostenibili in futuro?

Si, Anche perché sono inferiori a quelli degli altri fondo negoziali e dei PIP.
Per il 2015 il costo della gestione amministrativa e finanziaria di FPA è stato pari allo 0,28% del patrimonio gestito. I costi sono in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti: 2012 0,38% - 2013 0,35% - 2014 0,32%.
FPA gestisce direttamente tutto il ciclo produttivo: la gestione amministrativa, la raccolta delle adesioni, la gestione diretta degli investimenti, e l’erogazione delle rendite. E’ quindi difficile trovare fondi analoghi e confrontare con dati certi le spese.
Volendo fare un confronto con i fondi pensione negoziali, la gestione finanziaria ed amministrativa degli stessi (dato rilevabile da pag. 109 della Relazione Covip 2015) costa in media lo 0,27%. Tale onere, peraltro, riguarda soltanto la gestione delle posizioni in fase di accumulo e non anche quella delle rendite, che nel caso del nostro Fondo coinvolge più di 11.000 pensionati (circa il 45% della popolazione complessiva gestita). Quindi mediamente il costo di gestione di FPA è sicuramente più basso di quello di altri fondi e dei PIP.

Se tra qualche anno si ripresentasse lo squilibrio prospettico cosa potrebbe succedere?

Non c’è motivo di pensare che tra qualche anno possa ripresentarsi un disavanzo rilevante in quanto le prestazioni pensionistiche sono state ridotte in maniera da poter essere ‘sostenibili’ ed è stato creato un margine di solvibilità del 4%,
I monitoraggi che il Fondo è chiamato ad effettuare in virtù delle nuove disposizioni consentiranno di cogliere, diversamente dal passato, eventuali segnali di attenzione con largo anticipo ed in caso di eventuali scostamenti negativi potranno essere adottati provvedimenti correttivi dall’Assemblea dei delegati su proposta del CdA. In ogni caso il monitoraggio della Covip sull’effettiva tenuta del Piano di riequilibrio dalla stessa predisposto garantirà la supervisione sui conti. Inoltre, la lettura dei bilanci annuali, nei quali viene riportato il confronto tra le riserve matematiche ed il patrimonio, consentirà agli iscritti di valutare l’efficienza della gestione.

Il trasferimento della posizione contribuiva comporta la rinuncia ad una parte della contribuzione versata?

Si nella maggior parte dei casi e comunque non sarà mai corrispondente al montante dei contributi versati.
Il trasferimento è parametrato non più ai contributi versati ma alla riserva matematica della prestazione. Per la gestione ordinaria inoltre è stata introdotta una penalizzazione per cui viene riconosciuto soltanto il 75% della riserva stessa.
Il trasferimento prevede una decurtazione estremamente penalizzante che puo’ arrivare al recupero dei soli contributi versati dall’Agente. Inoltre poiché la contribuzione a carico delle Compagnie è vincolata per effetto dell’A.N.A. al solo FPA, il trasferimento ad altro fondo (PIP) in assenza di modifiche dell’A.N.A. o di evidenze ad oggi a noi sconosciute comporterà la perdita del contributo delle imprese.
La convenienza di trasferire la posizione contributiva dovrebbe essere valutata dopo aver verificato, ed è tutto da dimostrare, che il trasferimento ad altro fondo possa garantire una pensione più elevata di quella prevista da FPA e le stesse coperture per morte ed invalidità.

Se mantengo l’iscrizione a FPA come verranno considerati i miei contributi e che pensione mi verrà riconosciuta?

I contributi versati verranno considerati nella loro interezza e produrranno una rendita annua in linea con il mercato dei fondi pensione oltre a garantire prestazioni accessorie di invalidità e caso morte. Inoltre continuerebbe a beneficiare del contributo annuale a carico dell’impresa di circa € 1.500 annui.

Ho sospeso l’iscrizione. Come faccio a riprendere i versamenti?

E’ sufficiente inviare una semplice richiesta agli uffici del Fondo. Se la richiesta arriverà entro il 31/12/2016 si potrà ancora porre a carico dell’Impresa la quota per l’anno in corso. Comunque, le quote arretrate potranno essere versate anche in forma rateale.

Quale è la finalità del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione?

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione fornisce agli Agenti Professionisti che vi aderiscono una prestazione pensionistica aggiuntiva a quella obbligatoria.

Chi elegge gli Organi del Fondo?

I rappresentanti degli Iscritti nell'ASSEMBLEA DEI DELEGATI sono eletti per referendum tra gli iscritti stessi, i rappresentanti delle Imprese sono nominati dall'Ania. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ed il COLLEGIO SINDACALE sono eletti dall'Assemblea dei delegati.

A chi rivolgersi per informazioni?

Indirizzo per invio corrispondenza: 00187 Roma Via del Tritone 46
Telefono per richiesta informazioni: 06 697643.1
Fax: 06 69941107
E-mail: fondopensioneagenti@fonage.it

L'iscrizione al Fondo Pensione Agenti sostituisce l'iscrizione all'INPS ?

NO L'iscrizione al nostro Fondo pensione è facoltativa e non può in alcun modo essere considerata sostitutiva dell'iscrizione all'INPS che, al contrario, per gli Agenti di assicurazione ha natura obbligatoria in quanto iscritti nella Gestione separata Commercianti.

Da chi è stato costituito?

E' stato costituito nel 1975 dalle rappresentanze di categoria degli Agenti e delle Imprese di Assicurazione.

Quali sono gli Organi del Fondo? Da chi sono composti?

Gli Organi del Fondo sono: l'ASSEMBLEA DEI DELEGATI composta da 32 componenti (24 in rappresentanza degli Agenti e dei Pensionati e 8 in rappresentanza delle Imprese con diritto a tre voti ciascuno per garantire il principio di pariteticità). Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da 6 componenti (due in rappresentanza degli Agenti uno in rappresentanza dei Pensionati e tre in rappresentanza delle Imprese). Il PRESIDENTE del CdA (eletto dal CdA stesso tra i tre rappresentanti degli Iscritti). Il COLLEGIO SINDACALE composto da 4 componenti (due in rappresentanza degli Iscritti e due in rappresentanza delle Imprese).

Chi puo' aderire al Fondo?

Tutti gli Agenti di assicurazione operanti in Italia per le Compagnie aderenti all'Ania ed iscritti alla sez. A del RUI, esclusi coloro che operano esclusivamente per il ramo trasporti.

Ci sono limiti di età per l'iscrizione?

NO, purchè al momento dell'adesione manchino almeno 15 anni all'età pensionabile . I 15 anni si possono raggiungere anche versando annualità di contribuzione relative ad anzianità agenziale precedente all'anno di domanda di adesione.

E' obbligatorio iscriversi?

No. L'iscrizione è facoltativa.

Perché iscriversi al Fondo Pensione Agenti?

- Per beneficiare di una pensione complementare a quella del sistema previdenziale pubblico. - Per diminuire il carico fiscale attraverso la deduzione dei contributi versati.
- Per usufruire della quota a carico dell'Impresa mandante, che verrebbe altrimenti perduta. - Perché il Fondo Pensione Agenti non ha fini di lucro. L'unico obiettivo è quello di massimizzare gli interessi dei propri iscritti.
- Perché è un Fondo Pensione costituito, gestito e controllato dagli Iscritti e dalle Compagnie di assicurazione.
- Perché, è un Fondo 'trasparente' in quanto ha una struttura amministrativa propria a disposizione degli iscritti ed è attivo con un proprio sito web di facile consultazione.
- Perché, a parità di rendimenti, costa meno di qualsiasi altra forma previdenziale.

Se ho già chiesto il riscatto della posizione contributiva posso riscrivermi in qualsiasi momento?

Si. Con le nuove disposizioni in vigore dal 1 Settembre 2017 la reiscrizione sarà possibile anche senza pagare contributi relativi ad anni di attività agenziale precedenti a quello della nuova domanda di adesione.

Cosa devo fare per iscrivermi?

Deve chiedere alla Compagnia preponente l'invio della scheda di adesione o scaricare il modulo dal sito del Fondo. Il modulo compilato dovrà essere restituito alla Compagnia. Quest'ultima provvederà poi a sottoscrivere a propria volta il documento prima di rispedirlo agli uffici del Fondo.

Quanto devo versare io e quanto versa per me l'Impresa delegata ?

Per il 2024 la contribuzione ordinaria (base+aggiuntiva) è pari ad 3.003,00 euro (1.501,50 euro a carico Agente ed 1.501,50 euro a carico Imprese)
- la contribuzione per spese di gestione è pari a 183,00 euro ( 91,50 euro a carico Agente e 91,50 euro a carico Imprese)
- la contribuzione integrativa (facoltativa) è pari a 310,00 euro (155,00 euro a carico Agente e 155,00 euro a carico Imprese anche se l'Agente può aumentare senza limiti la quota a proprio carico).

Se ho più di un mandato la contribuzione aumenta?

No. La contribuzione è fissa, qualunque sia il numero delle Imprese mandatarie. In caso di plurimandato le Imprese si dividono la quota a proprio carico,in quote uguali per ciascuna impresa, indipendentemente, dalle proviggioni.

Da chi è determinata la misura della contribuzione ordinaria?

Il contributo è determinato dalle Fonti Istitutive con l'Accordo Nazionale Imprese Agenti. Il Consiglio di amministrazione rivaluta annualmente la contribuzione ordinaria in misura pari alla percentuale di aumento del costo della vita fino ad un massimo del 4%.

Da quando decorre l'obbligo contributivo?

Dall'anno in cui si presenta la domanda di adesione.

Se inizio o cesso l'attività nel corso dell'anno la contribuzione cambia?

No. La contribuzione è annua ed indivisibile. Anche chi lavora per pochi giorni ha diritto all'intera contribuzione annua.

Come posso integrare la contribuzione per ottenere un importo di pensione più elevato?

Possono versare maggiori contributi soltanto coloro che hanno aderito alla contribuzione integrativa che prevede un versamento minimo a carico dell'Agente pari a 155,00 euro. Per il versamento dell'eventuale contributo al di sopra della quota minima si può:
- delegare l'Impresa al pagamento dell'ulteriore somma
- versare direttamente al Fondo Pensione la maggior quota. Per informazioni su questa seconda modalità di pagamento basterà telefonare o scrivere agli uffici amministrativi del Fondo.

Cosa succede se cambio Impresa mandante ?

L'iscrizione continua con la nuova Impresa sempre che sia aderente all'Ania o, se non aderente all'Ania, abbia aderito direttamente al Fondo. Se l'Impresa non è aderente all'Ania e non ha aderito direttamente, l'iscrizione può continuare con l'intero onere contributivo a carico dell'Agente.

Che succede se interrompo i versamenti prima della cessazione dell'attività?

L'iscrizione viene sospesa con conseguente perdita del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo fino a che non verranno pagate le annualità contributive mancanti.

Che succede se cesso l'attività di agente prima di raggiungere il diritto a pensione di vecchiaia?

Se risultano raggiunti i requisiti di età e contributivi per ottenere la pensione anticipata (60 anni e 35 anni di contribuzione) e risultano raggiunti anche i requisiti per la pensione anticipata nel regime generale obbligatorio può richiedere la liquidazione della pensione anticipata. Se risultano versati solo i contributi minimi per ottenere la pensione di vecchiaia (almeno 15 anni di contributi in qualità di agente) può attendere il raggiungimento dei requisiti per la pensione nel regime obbligatorio o verificare con gli uffici la convenienza a continuare la contribuzione in forma volontaria. Se non risultano versati i contributi minimi per ottenere le prestazioni ma almeno 10 anni di contribuzione, può proseguire volontariamente l'iscrizione pagando anche la somma a carico della Compagnia.

Cosa devo fare per riscattare la posizione contributiva?

Il riscatto può essere richiesto soltanto in caso di cessazione dell'attività agenziale. E' sufficiente inviare agli uffici del Fondo per raccomandata a.r. o per mail pec il modulo di domanda scaricabile dal sito nella sezione modulistica.

Posso continuare a versare la contribuzione anche dopo il pensionamento?

No.

Cosa succede in caso di decesso?

Se ci sono almeno 15 anni di contributi, i superstiti (moglie, figli a carico fino a 26 anni o inabili o genitori inabili a carico) avranno diritto alla pensione. Il modulo di domanda è scaricabile dalla sezione modulistica. Se ci sono almeno 5 anni di contributi la pensione ai superstiti può essere liquidata soltanto se alla data del decesso non sono trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato. In tutti gli altri casi è previsto il riscatto della posizione contributiva da parte dei superstiti.

Se non lascio superstiti aventi diritto alla pensione a chi andranno i miei contributi?

La posizione maturata dall'iscritto puo' essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari allo scopo designati con apposita comunicazione con firma autenticata.

Quali sono i requisiti contributivi per ottenere la pensione ?

La prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio (INPS). Gli ulteriori requisiti contributivi richiesti sono i seguenti: Per la pensione di vecchiaia bastano un minimo di 15 anni di contributi versati in attività agenziale o, se non si raggiungono i 15 anni di attività, 25 anni complessivi se concorre anche la contribuzione volontaria. Per la pensione anticipata (liquidabile soltanto in caso di definitiva cessazione dell'attività agenziale) ad almeno 60 anni di età, occorrono un minimo di 35 anni di contributi. Per la pensione di invalidità a qualsiasi età (se cessato dall'attività) bastano almeno 5 anni di contributi versati in attività agenziale, sempre che non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima contribuzione versata in qualità di agente (non valgono a tale fine i contributi versati come prosecutore volontario). Se ci sono almeno 15 anni di contributi, i superstiti (moglie, figli a carico fino a 26 anni o inabili o genitori inabili a carico) avranno diritto alla pensione. Il modulo di domanda è scaricabile da questo link. Se ci sono almeno 5 anni di contributi la pensione ai superstiti può essere liquidata soltanto se alla data del decesso non sono trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato. In tutti gli altri casi è previsto il riscatto della posizione contributiva da parte dei superstiti.
I moduli per richiedere le prestazioni sono scaricabili dalla sezione Modulistica.

Come è strutturata la pensione?

La pensione è composta da tre quote:
- la quota di pensione base
- la quota aggiuntiva derivante dal versamento dei contributi aggiuntivi, pari al 4,50% della pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata fino al 1998 e al 3% della stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versato successivamente. Per tutti gli iscritti che hanno versato la contribuzione aggiuntiva fino al 1998 la maggiorazione sarà del 1,5% per ciascun anno di contribuzione aggiuntiva versata a partire dal 2013 limitatamente al numero dei contributi aggiuntivi versati fino al 1998.
- la ulteriore quota integrativa derivante dal versamento dei contributi integrativi, dovuta soltanto a coloro che aderiscono alla relativa gestione e corrispondente alla trasformazione in rendita dei contributi versati

Posso saper fin da ora quale sarà la prestazione pensionistica?

Si. La prestazione erogata dal Fondo è in regime di prestazione definita e quindi già determinata al momento dell'iscrizione.

Cosa succede in caso di decesso del pensionato?

La pensione è reversibile ai superstiti in misura percentualmente ridotta.

Mi conviene percepire la pensione di vecchiaia anche se non sono ancora cessato dall'attività agenziale?

Si. Perché la prosecuzione dell'attività dopo il raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia non comporta versamento di ulteriori contribuzioni e quindi non dà diritto a maggiorazioni di pensione.

Con quale scadenza vengono pagate le pensioni?

Le pensioni vengono pagate in rate bimestrali anticipate entro il giorno 7 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

E' prevista la tredicesima?

No. L'importo annuo della pensione viene diviso per 6 rate bimestrali.

Quali sono le possibili modalità di pagamento?

- accredito su c/c bancario
- invio di assegno circolare n.t. all'indirizzo di abitazione

E' possibile l'accredito della pensione su c/c postale.

No. Ma è possibile accreditare la pensione come titolari del servizio bancario Banco Posta.

Quanto costa l'adesione al Fondo?

Il contributo per spese di gestione è molto contenuto.
E' stabilito ogni anno dal Comitato Amministratore in cifra fissa annuale e pagato metà dalla Compagnia e metà dall'Agente.
Per l'anno 2024 ammonta a complessivi 183,00 euro (91,50 euro a carico dell'Agente e 91,50 euro a carico della Compagnia).

Sull'iscritto gravano altri costi aggiuntivi?

Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

Il pensionato deve sopportare delle spese per la tenuta della sua posizione pensionistica?

A decorrere dal primo Gennaio 2012 i Pensionati diretti (Vecchiaia, Anzianità e Invalidità) partecipano alle spese di gestione con un contributo pari a 1 (uno) euro al mese, trattenuto direttamente dal rateo di pensione

Quali sono i criteri che ispirano gli investimenti del Fondo?

Il Fondo si ispira a criteri di prudenza, trasparenza, diversificazione del rischio, ottimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi Si tratta di una gestione cosiddetta monocomparto, riguardante cioè una sola linea di investimento anche se suddivisa tra due gestioni: ordinaria e integrativa.

Chi gestisce le risorse?

Tutte le risorse finanziarie sono gestite direttamente dal Consiglio di amministrazione per mezzo degli Uffici Finanziari del Fondo.

Come si articola l'asset allocation strategica del Fondo? Qual è la strategia d'investimento?

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’asset allocation strategica che prevede una suddivisione del portafoglio con circa il 64% degli investimenti in obbligazioni (governative e societarie), il 23% in titoli azionari ed il restante 13% nei mercati privati e nell’immobiliare.
Questa allocazione in chiave tattica, può variare leggermente in risposta alle condizioni dei mercati finanziari ma senza discostarsi significativamente dalla percentuali indicate.
La strategia di investimento è stata concepita per garantire stabilità e sicurezza nel lungo termine, minimizzando l’esposizione ai rischi di mercato.

Quali garanzie ho nell'affidare i miei soldi al Fondo?

Tutte le attività del Fondo sono controllate dall'autorità di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Quali sono i rendimenti degli ultimi 5 anni?

Premesso che la quota di pensione Ordinaria non è soggetta a variazioni in base ai rendimenti; negli ultimi cinque anni i rendimenti netti certificati dal Bilancio civilistico ottenuti dalle due gestioni sono stati i seguenti:

Anno di Riferimento _____Gestione Ordinaria___Gestione Integrativa
2018 ___________________+ 3,96% _____________+ 4,20%
2019 ___________________+ 9,26% _____________+ 9,07%
2020 ___________________+ 4,06% _____________+ 4,28%
2021 ___________________+ 5,99% _____________+ 5,72%
2022 ___________________+ 7,07% _____________+ 4,02%
2023 ___________________+ 4,30% _____________+ 4,37%

Come viene trattato fiscalmente il contributo versato dall'iscritto?

I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro annui (Art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR).

Chi mi rilascia le certificazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi?

L'Impresa che riceve materialmente il versamento o il Fondo in caso di versamento diretto.

Se non porto in deduzione i contributi versati perdo il vantaggio fiscale?

No.Il vantaggio fiscale è soltanto rinviato.Infatti, al momento di ricevere le prestazioni, la parte che deriva dai contributi non dedotti sarà completamente esente da tassazione. A tal fine l'iscritto è tenuto a comunicare al fondo entro il 30 dicembre di ciascun anno l'ammontare dei contributi non dedotti relativi allìanno precedente.

Quale è il trattamento fiscale della pensione?

La pensione è equiparata a reddito di lavoro dipendente ed è quindi soggetta a tassazione. Sono esenti da imposizione le quote di pensione maturate in conseguenza di contributi non dedotti dall'interessato e quelle frutto del rendimento ottenuto in capo al Fondo se già tassato. La tassazione ordinaria (IRPEF) si calcola: - sull'87,5% degli importi maturati fino al 31/12/2000 - al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta perla pensione maturata dal 1/1/2001 al 31/12/2006 Gli importi maturati a partire dal 1/1/2007 sono assoggettati Ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% diminuito di uno 0,30 per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15° (a partire dal 2007) fino ad un minimo del 9%.

Quale è il trattamento fiscale del riscatto della posizione contributiva?

Il rimborso dei contributi maturati prima del 2001 è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%. Il rimborso dei contributi maturati tra il 2000 ed il 2006 è assoggettato all'IRPEF. Il rimborso dei contributi maturati dopo il 2006 è asoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Quale è il trattamento fiscale del trasferimenti dei contributi da o verso un altro fondo?

Il trasferimento della posizione contributiva è esente da tassazione.

Quale è il trattamento fiscale dei rendimenti finanziari?

Il regime fiscale dei rendimenti maturati dal fondo nella fase di accumulazione è disciplinato dall'art. 17 del d.Lgs. 252/05 ed è differenziato tra la Gestione ordinaria e la Gestione integrativa. La Gestione ordinaria non è costituita in conti individuali e pertanto non è soggetta ad imposta nella fase di accumulazione. La Gestione integrativa, invece, è soggetta all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione maturato annualmente, nei limiti della parte attribuita ai conti individuali degli aderenti. La quota del risultato derivante da investimenti in titoli di Stato e prodotti assimilati è soggetta ad un aliquota ridotta del 12,5%. Spetta inoltre il credito di imposta del 9% per gli investimenti in particolari attività finanziarie a medio-lungo termine. I rendimenti tassati in capo al fondo non sono imponibili all'atto dell'erogazione della prestazione.