La cessazione dell’attività
In queste pagine troverete informazioni utili per gli agenti che cessano l' attività agenziale. In particolare :
  • Sulla ripresa dell' attività dell'agente con compagnia aderente al Fondo Pensione.
  • Sulla prosecuzione volontaria della iscrizione in assenza di mandato agenziale.
  • Sul riscatto od il trasferimento della posizione individuale.

L'Agente cessato dall'attività agenziale che dopo un periodo anche breve di assenza di mandatao riprenda l'attività agenziale con una Impresa aderente al Fondo, rinnova la domanda compilando e sottoscrivendo il MOD. FP01 che gli verrà fornito dalla nuova Impresa preponente.

Se la ripresa dell'attività agenziale avviene entro tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico con Impresa aderente, l'Agente può anche chiedere la copertura contributiva del periodo scoperto di contribuzione, assumendosi l'onere della relativa contribuzione, maggiorata degli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del Regolamento.

La domanda di copertura contributiva dei periodi scoperti di contribuzione deve essere presentata, a cura dell'Agente, direttamente agli Uffici del Fondo entro 120 giorni dalla ripresa dell'attività agenziale.

Se la domanda verrà presentata oltre il termine di 120 giorni, a partire dal 121 giorno verranno richiesti gli interessi previsti dall'art. 7 comma VI, del Regolamento.

 

Prima di iniziare la illustrazione dell'argomento si ritiene utile specificare che, sebbene l'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni non abbia espressamente previsto la facoltà, per gli iscritti ad un Fondo di previdenza complementare, di conservare, in caso di cessazione dell'attività che ha dato luogo alla iscrizione, i periodi di iscrizione già maturati e di proseguire volontariamente l'iscrizione stessa, il Comitato Amministratore ha ritenuto di poter confermare la suddetta facoltà, già utilizzata da molti Agenti.

Ciò nel presupposto che le facoltà previste dalla disposizione di legge prima citata non esauriscano tutta la gamma delle possibili alternative che possono essere esercitate ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

Non va d'altra parte dimenticato in proposito che, in caso di cessazione dell'attività agenziale quando non sono stati ancora conseguiti i requisiti per il diritto a pensione, la facoltà di continuare volontariamente i versamenti al Fondo costituisce l'unica via per l'acquisizione del diritto ai pensionamenti previsti dalla normativa del Fondo.

La domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata entro tre anni dalla data di cessazione del mandato agenziale e l'accoglimento della stessa è subordinato al possesso del requisito di almeno 10 anni di contributi ed all'esplicito impegno a versare a proprio esclusivo carico l'importo della intera contribuzione prevista.

I contributi volontari non sono utili per l'acquisizione del requisito di contribuzione per il diritto alla pensione per invalidità e ai fini dell'acquisizione del diritto agli altri trattamenti pensionistici previsti, il requisito di contribuzione minimo richiesto è aumentato allorché concorrano detti contributi. Servono, infatti, 25 anni di contributi complessivi per la pensione di vecchiaia e 35 anni di contributi complessivi per la pensione di anzianità.

Naturalmente, la possibilità di effettuare versamenti volontari cessa in caso di ripresa dell'attività agenziale con Impresa aderente.

L'Agente cessato dall'attività con Compagnia aderente al Fondo che assume il mandato con Compagnia non aderente ad Fondo ha la possibilità di proseguire l'iscrizione.

L'iscrizione è subordinata, oltre che alla sussistenza degli stessi requisiti previsti in via generale, anche alla condizione che la relativa richiesta venga avanzata entro il termine perentorio di un anno dalla data di conferimento dell'incarico da partedella Compagnia non aderente ad FPA.

Trattandosi di incarico conferito da Impresa non aderente, il pagamento della intera contribuzione prevista è ovviamente ad esclusivo carico dell'Agente che deve provvedervi osservando gli stessi termini e condizioni stabilite in via generale.

Se la ripresa dell'attività agenziale con Impresa non aderente avviene entro tre anni dalla data di cessazione dell'incarico con Impresa aderente, l'Agente che, avvalendosi della facoltà in parola, ha chiesto il ripristino della iscrizione al Fondo, può anche chiedere la copertura del periodo scoperto di contribuzione, assumendosi l'onere della relativa contribuzione, maggiorata degli interessi compensativi previsti dall'art. 7 del Regolamento.

Le domande di ripristino della iscrizione e di copertura dei periodi scoperti di contribuzione debbono essere presentate, a cura dell'Agente, direttamente agli Uffici del Fondo. E' bene che le domande vengano inoltrate a mezzo lettera raccomandata A.R., per poter documentare, non solo la presentazione della relativa domanda, ma anche la data di notifica della stessa, ai fini della dimostrazione della osservanza dei termini previsti.

Tenuto conto della scarsa consistenza dei casi che si presenteranno, non si è ritenuto di predisporre un apposito modulo di domanda. 

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato direttamente al Fondo sulla base della apposita richiesta formulata dagli Uffici e secondo le modalità che saranno in tale occasione indicate.

Il riscatto della posizione individuale è previsto dall'art, 10, comma I lett. c), dello Statuto ed è disciplinato dall'art. 15 del Regolamento.

Può essere liquidato soltanto nel caso che siano venuti meno i requisiti di partecipazione al Fondo (cessazione dell'attività agenziale).

Il modulo per presentare la richiesta, scaricabile dalla sezione modulistica, deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. o mail pec.

La liquidazione deve avvenire entro 180 giorni dalla data di notifica della richiesta.  Qualora il riscatto venisse liquidato oltre tale termine il Fondo è tenuto alla corresponsione degli interesi al tasso legale annuo a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di richiesta.

 

 

Il trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo è previsto dall'art.10, comma I, lett. b), dello Statuto ed è disciplinato dall'art. 13 del Regolamento.

Non può essere richiesto nel corso dei primi due anni di iscrizione. 

La domanda di trasferimento deve essere presentata a mezzo raccomandata a.r. o mail pec da inviare anche al Fondo cessionario che dovrà a sua volta trasmettere a questo Fondo una formale notifica di richiesta, fornendo tutti gli elemnti utili per la definizione della domanda.

Il trasferimento deve avvenire entro 120 giorni dalla data di notifica del fondo cessionario. Qualora il trasferimento avvenisse oltre tale termine questo Fondo, a richiesta del fondo cessionario, è tenuto alla corresponsione di un interesse annuo al tasso legale per il ritardato pagamento a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di richiesta del fondo cessionario.